agevolazioni fiscali

 

Bonus Caldaia 2026: salvi i sistemi ibridi e le biomasse

Acquisiti i pareri dell’ENEA e del MASE, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, per quanto riguarda l’Ecobonus, gli interventi esclusi dagli incentivi fiscali riguardino le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.

L’esclusione non si applica, invece, a:

  • microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili;
  • generatori a biomassa;
  • pompe di calore ad assorbimento a gas, il cui bruciatore assolve a una diversa funzione, considerato, altresì, l’elevato grado di rinnovabilità dell’energia fornita per la copertura degli usi finali.

Possano continuare a beneficiare dell’agevolazione i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, così come disciplinati dal D.M. 6/08/2020.

Stesso discorso vale per il Bonus Ristrutturazione: esclusi dagli incentivi fiscali le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili; agevolabili gli interventi riguardanti i microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili, i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione.

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva, che «per installazione (..) intende l’acquisto, l’assemblaggio e la messa in funzione di una caldaia unica», nonostante il comma 55 della legge di bilancio 2025 si riferisca solo agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, si ritiene che, con riferimento al
Bonus Ristrutturazione siano esclusi dalla detrazione anche gli interventi di nuova installazione delle caldaie a condensazione.

Le spese non più ammesse a detrazione ai sensi dell’Ecobonus e del Bonus Ristrutturazione sono quelle sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili come sopra declinati.

Resta fermo che sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, in relazione ai predetti interventi, anche se gli stessi sono realizzati o completati dal 1° gennaio 2025.

Pertanto le spese sostenute nel 2025 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili sono escluse da tale detrazione.

Cos’e una caldaia hybrid ready

Una caldaia hybrid ready è un dispositivo (o un impianto) in cui sono presenti più generatori di calore alimentati da diverse fonti di energia, solitamente un combustile fossile, come il metano o il GPL, e una fonte di energia rinnovabile, come il fotovoltaico.

I sistemi ibridi “intelligenti” di ultima generazione danno la priorità di volta in volta al generatore più conveniente in ogni preciso momento in base alle condizioni di esercizio, assicurando sempre massima efficienza e risparmio sui costi energetici.

Di solito una caldaia ibrida integra due diversi tipi di generatori: una caldaia a condensazione e una pompa di calore. All’occorrenza, viene attivato quello più efficiente, ovvero quello più idoneo in quel momento.

Ad esempio in caso di richiesta termica molto elevata, è la caldaia a condensazione ibrida ad erogare il 100% del calore richiesto. Se la temperatura esterna si aggira tra i -4°C e i 7°C, si attiveranno entrambi i generatori. Se, invece, la temperatura supera i 7°C, sarà la pompa a gestire completamente in autonomia la temperatura.

Generalmente, l’impiego di un sistema hybrid ready offre vantaggi in termini d risparmio dei consumi e riduzione del ricorso a fonti fossili.

Si migliora la classe energetica e quindi il valore di mercato dell’immobile. Di contro, il costo iniziale di acquisto e installazione di un impianto del genere è generalmente più alto rispetto a una caldaia tradizionale; anche la manutenzione è più onerosa.

Acquisto e sostituzione con Ecobonus

Il beneficio consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES del 50%, da dividere in 10 rate annuali di pari importo.

La conditio sine qua non per poterne usufruire è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali.

E’ ammessa la  sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:

  • impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione almeno pari alla classe A, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
  • impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione).

L’agevolazione maggiorata al 50% può essere richiesta per le spese sostenute sull’abitazione principale, mentre scende al 36% sulle altre abitazioni; la detrazione massima prevista ammonta a 30.000 euro.

Negli interventi ammessi alla detrazione sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

Sono, in ogni caso, comprese tra le spese in questione anche quelle:

  • relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica
    eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
  • sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento. A titolo di esempio, rientrano tra tali spese quelle sostenute per la demolizione del pavimento, del massetto sottostante e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento

Sostituzione caldaia con Bonus Ristrutturazione

La sostituzione di generatori di calore rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria agevolati con il Bonus Ristrutturazione.

In questo caso la detrazione è del 50% da ripartire in 10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo non superiore a  96.000 euro per unità immobiliare.

È possibile beneficiare della detrazione fiscale anche se si acquista la caldaia senza sistema evoluto di termoregolazione. Il requisito richiesto è che la caldaia sia almeno di classe A.

L’agevolazione è rivolta ai contribuenti soggetti all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, che sostengono le spese di ristrutturazione.

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva, che «per installazione (..) intende l’acquisto, l’assemblaggio e la messa in funzione di una caldaia unica», nonostante il comma 55 della legge di bilancio 2025 si riferisca solo agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, con riferimento al Bonus Ristrutturazione, siano esclusi dalla detrazione anche gli interventi di nuova installazione delle caldaie a condensazione.

 

» Iva agevolata su interventi di recupero del patrimonio edilizio

Con Legge 23/12/1999 n. 488 all’art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l’aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni e interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31 1° comma lett. a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11.
Risulta chiaro pertanto che sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica l’aliquota IVA del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi.

SINTESI ALIQUOTE IVA APPLICABILI ALLE CESSIONI DI generatori di calore
Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78 Restauro
e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e
di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31
legge 457/78
Costruzione di un’abitazione non di lusso
Cessioni di beni “finiti” con posa in opera 10% con la limitazione di alcuni beni significativi 10% 4%
Cessioni di beni “finiti” senza posa in opera 22% 10% 4%