Si chiama CONTO TERMICO
il sistema di incentivazione degli interventi
per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione
di energia termica da fonti rinnovabili.
I beneficiari sono Pubbliche Amministrazioni, Imprese e Privati.
900 milioni di euro Sono i fondi messi a disposizione dallo Stato per questo incentivo
fino al 65% è la percentuale massima che l’incentivo può coprire
Interventi ammessi:
» Sostituzione di generatori alimentati a gasolio, olio combustibile, carbone o biomassa, con generatori a biomassa.
» Sostituzione di generatori alimentati a GPL, con generatori a biomassa, limitatamente alle aziende agricole e forestali, in area non metanizzata e con bonus emissioni Ce pari a 1,5.
» Nuova installazione di generatori a biomassa, limitatamente alle sole aziende agricole e forestali.
Il Conto Termico può essere applicato a un intervento svolto in tutti gli edifici esistenti sia pubblici sia privati, nei fabbricati rurali esistenti e nelle serre.
Cosa si intende per Sostituzione?
Si intende la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di uno nuovo, di potenza termica non superiore al 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze. Tuttavia, qualora l’impianto sostituito risulti insufficiente per coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale richiesti, è possibile accedere agli incentivi anche per un impianto potenziato oltre la soglia del 10%(fermi restando i limiti di potenza previsti dal Decreto), purché il corretto dimensionamento del nuovo impianto sia adeguatamente giustificato nell’asseverazione del tecnico abilitato (art. 7, comma 6, lettera c, del DM 28.12.2012).
Presentazione della pratica
La richiesta operativa degli incentivi del Conto Termico deve avvenire tramite autenticazione sul sito del GSE attraverso il quale il soggetto richiedente l’incentivo può compilare e inviare la documentazione necessaria per l’ammissione all’incentivo. L’accesso al sito deve avvenire entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento!
Durata ed erogazione
Nel caso in cui l’importo dell’incentivo sia fino a 5.000 euro l’erogazione avviene in un’unica soluzione (dopo circa 90 gg). Per importi superiori, l’incentivo è erogato in due rate (la seconda dopo 12 mesi dalla prima) per interventi di potenza inferiore o uguale a 35 kW e in 5 annualità per potenze superiori a 35 kW.
Cumulabilità degli incentivi
Gli incentivi del Conto Termico non sono cumulabili con le detrazioni fiscali
né con qualsiasi altro incentivo erogato dallo Stato.
Se invece gli incentivi non sono statali, ma regionali o comunitari:
-> Per i privati: cumulabilità con Conto Termico ammessa fino al 100% dell’investimento.
-> Per le imprese: l’incentivo totale (Conto Termico + incentivo di altra natura,
non statale) deve essere nei limiti di spesa prevista dalla normativa comunitaria vigente sugli aiuti di Stato.
Detrazioni Fiscali
Le detrazioni fiscali permettono di rientrare di una percentuale dell’investimento effettuato per determinati interventi, tramite la dichiarazione dei redditi.
Ecobonus / Bonus casa 2024: ecco le novità e le regole per non sbagliare
L’Ecobonus e Bonus casa sono agevolazioni fiscali (detrazione IRPEF o IRES) riconosciute per i lavori di riqualificazione energetica dell’immobile effettuati sia su edifici unifamiliari sia nei condomini e per sostituzione generatori di calore.
Sono misure rivolte a tutti i cittadini che svolgono determinati lavori sull’immobile in cui possiedono un diritto reale e/o sostituiscono il generatore di calore, e prevedono una agevolazione al 50%:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari (allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311), porte esterne, portoncini;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, senza la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (pellet, legna, cippato), fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Proroga bonus casa 2024: ristrutturazioni edilizie
Si tratta di uno degli incentivi più richiesti, che resterà a disposizione di chi intende beneficiarne: è stata confermata la detrazione del 50% con il bonus ristrutturazioni, che è stato prorogato fino al 2024 senza altre modifiche sostanziali.
L’agevolazione del 50% è da suddividere in 10 rate annuali in dichiarazione dei redditi, per una spesa massima di 96.000 euro.
Chi può beneficiare del bonus ristrutturazioni?
L’agevolazione è destinata non solo ai proprietari o ai titolari di diritti sugli immobili su cui vengono eseguiti gli interventi edilizi, ma anche l’inquilino o il comodatario, i soci di cooperative, i soci di società semplici e gli imprenditori individuali.
In più, il bonus ristrutturazioni spetta anche a queste persone:
- Il familiare che convive con il possessore o detentore dell’immobile e il componente dell’unione civile.
- Il coniuge separato a cui viene attribuito l’immobile intestato all’altro coniuge.
- Il convivente more uxorio, quindi che convive stabilmente con il proprietario o titolare dell’immobile anche senza aver contratto matrimonio.
Ecobonus 2024 per il risparmio energetico: le novità
Buone notizie anche per la detrazione del 50% per efficientamento energetico con l’Ecobonus: come il bonus ristrutturazioni, la Legge di Bilancio 2022 ha prorogato anche questo incentivo fino al 2024.
Come accennato, l’Ecobonus prevede la detrazione del 50% per lavori di riqualificazione energetica, ma come per altri bonus casa.
Proroga Ecobonus 2024: requisiti e beneficiari
Per accedere all’agevolazione, è necessario effettuare interventi di efficientamento energetico su immobili o edifici già esistenti, di qualsiasi categoria catastale.
Tra le altre cose, con l’Ecobonus è possibile sostituire il vecchio generatore termico e installare caldaie a biomassa purché si tratti di una caldaia classe 5in classe ambientale 5 stelle. L’incentivo spetta a:
- Contribuenti che conseguono reddito d’impresa.
- Associazioni tra professionisti.
- Enti pubblici e privati che non esercitano attività commerciale.
- Persone fisiche.
Aggiornata la guida ENEA alla detrazione per caldaie a biomassa: dai requisiti tecnici dell’intervento alla documentazione necessaria
L’ENEA ha aggiornato il vademecum con i requisiti tecnici, le spese ammissibili ed i documenti per la detrazione fiscale degli interventi di sostituzione/istallazione delle caldaie a biomasse.
Gli interventi di sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili godono infatti dell’ecobonus, in quanto interventi di riqualificazione energetica.
Ricordiamo che dal 2018 la detrazione sull’acquisto di caldaie a biomassa è stata ridotta dal 65% al 50%, per un importo massimo pari a 30.000 euro per unità immobiliare.
Per poter accedere all’agevolazione, gli edifici devono essere esistenti alla data della richiesta di detrazione, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi.
» Iva agevolata su interventi di recupero del patrimonio edilizio
Con Legge 23/12/1999 n. 488 all’art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l’aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni e interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31 1° comma lett. a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11.
Risulta chiaro pertanto che sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica l’aliquota IVA del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi.
SINTESI ALIQUOTE IVA APPLICABILI ALLE CESSIONI DI generatori di calore | |||
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Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata | Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78 | Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78 |
Costruzione di un’abitazione non di lusso |
Cessioni di beni “finiti” con posa in opera | 10% con la limitazione di alcuni beni significativi | 10% | 4% |
Cessioni di beni “finiti” senza posa in opera | 22% | 10% | 4% |